Ateleta, ecco il testo dell’ordinanza di chiusura firmata dal Presidente Marsilio
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 9 DEL 23 FEBBRAIO 2021
Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 nei comuni di: Ateleta, Campo di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi e Roccacasale
VISTI
l’art. 32 della Costituzione;
lo Statuto della Regione Abruzzo;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI
la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;
le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020;
VISTI
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
VISTI
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ;
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il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
il D.L. 12 febbraio 2021 n.12;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute
del 09-16-30 gennaio 2021
del 12-13-14 febbraio 2021
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
VISTE
la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto” Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di te- sting.”;
La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRE- DGPRE-P recante “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della pre- valenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.”;
La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot.0005320- 11/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante all’oggetto : “Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di dispo- sizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd.zona rossa – ,ripartiti per comune “;
ATTESO CHE il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “… le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza …….”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, sono ricomprese anche le “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali”;
PRESO ATTO del verbale dell’incontro del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) – siccome istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 dell’11 marzo 2020 – riunitosi in data 22.02.2021 al fine di disamina dello scenario epidemiologico territoriale, che, tra l’altro, ha dato evidenza:
della rilevata presenza in specifici comuni del territorio regionale di una variante ulteriore rispetto a quella “inglese”, ovvero della variante c.d “brasiliana”;
della peculiare capacità trasmissiva delle varianti del SARS-COV 2, tale da rendere necessario il porre in essere tutte le misure utili a contenere la trasmissione e la pressione ospedaliera correlata alla stessa, a partire dalla tempestività della diagnosi, dall’efficace ed efficiente attività di tracciamento, fino all’applicazione di un “ blocco della mobilità dei quartieri di residenza dei soggetti positivi alle
RICHIAMATA l’ O.P.G.R. n. 8 del 20 febbraio 2021, con la quale è stato, tra l’altro disposto “ l’urgente e puntuale analisi in ordine alla presenza delle varianti del SARS COV 2 sul territorio regionale e sulle modalità di gestione dei casi correlati, acquisendo ulteriori dati di dettaglio dalle AASSLL ,aggiornati alla data del 21.02.p.v. , dando mandato al Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale di effettuare una nuova valutazione dello scenario epidemiologico, i cui esiti saranno trasmessi entro due giorni dalla data odierna , al fine di consentire il vaglio di eventuali nuove e mirate misure restrittive”;
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stesse – o quantomeno dei condominii – con un cordone sanitario temporaneo che inibisca ingresso ed uscita e con contestuale effettuazione del tampone molecolare di massa. Ciò anche al fine di com- pletare le indagini epidemiologiche in corso ed il tracciamento dei contatti “ ;
di un incremento rilevante dei positivi in alcuni piccoli Comuni della provincia de L’Aquila, dove la diffusione del virus deriva dalla frequentazione degli esercizi commerciali della zona ed ha carattere di alta pericolosità, considerato che i residenti lavorano in prevalenza in altri comuni e dunque, sono possibili diffusori asintomatici ;
del fatto che la situazione appare particolarmente rilevante nei comuni di Cansano, Campo Di Giove, Roccacasale, Pacentro, Ateleta e Ortona dei Marsi , con le seguenti peculiarità :
Ateleta, Ortona dei Marsi e Cansano: percentuale di aumento dell’incidenza superiore all’1%
Campo di Giove, Roccacasale e Pacentro: comuni contigui tra loro, nei quali il numero dei positivi
è raddoppiato e presso cui la costante circolazione degli abitanti comporta una più alta capacità
di trasmissione virale.
di come a fronte della situazione summenzionata si necessiti un intervento restrittivo immediato nei
comuni sopra citati, che vada al di là dell’applicazione dell’art.3 del DPCM 14.01.2021, ma incida in modo ben più stringente sulla mobilità personale, congiuntamente ad un’attività di tamponatura molecolare di massa a tutta la popolazione;
RITENUTO, pertanto, che alla data attuale sussistono le ragioni di aggravamento del rischio sanitario che rendono necessario porre in essere tutte le misure utili a contenere la trasmissione del SARS-COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso, nonché la pressione ospedaliera correlata, con riferimento ai territori Cansano, Campo Di Giove, Roccacasale, Ateleta e Ortona dei Marsi, legittimandosi l’adozione di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle statali vigenti;
RITENUTO, altresì , che per quanto concerne il Comune di Pacentro, l’aumento del numero dei positivi, pur non comportando incidenza superiore all’1% , sia meritevole di un’attenta osservazione e conseguente azione di prevenzione, che veda la sottoposizione della popolazione ad uno screening massivo, mediante esecuzione di tampone molecolare;
ORDINA
1) l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 D.P.C.M. 14.01.2021 ai Comuni di Ateleta, Campo Di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi e Roccacasale dal 25 febbraio 2021 al 7 marzo 2021, ovvero sino a nuovo diverso provvedimento;
2) alla ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila di effettuare dal 24 febbraio 2021, presso i Comuni di Ateleta, Campo Di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi, Pacentro e Roccacasale e nella medesima periodicità di cui al punto 1) l’attività di screening di popolazione massivo, mediante esecuzione di tampone mole- colare;
3) alla ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, d’intesa con il Sindaco del Comune de L’Aquila, di adottare ogni utile iniziativa finalizzata a circoscrivere la zona di residenza del paziente e dei suoi contatti stretti, risultati positivi per la variante brasiliana SARS COV-2, con i provvedimenti del caso;
4) che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge – sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Re- gione Abruzzo;
5) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha va- lore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regio- nale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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