Assolta Michela D’Amico, il fatto non sussiste: nessun reato
Il Tribunale di L’Aquila ha annullato la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio applicata a Michela D’Amico, funzionaria dell’ASL L’Aquila — Avezzano — Sulmona e RUP della gara oggetto di indagine.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla specifica posizione rivestita dalla D’Amico. In particolare, ha rilevato che dalle email e dai tabulati agli atti non emerge mai con chiarezza il suo personale coinvolgimento nel “cucire” il bando addosso alla Medtronic, né che l’indagata abbia avuto contatti diretti e illegittimi con detta impresa riguardo alla procedura.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondate le esigenze cautelari sub specie di pericolo attuale e concreto di reiterazione. Va infatti considerato che i fatti contestati ricorrono ad oltre un anno fa e nel lasso di tempo intercorso non sono emerse circostanze di rilievo volte a provare il perdurante coinvolgimento della D’Amico in procedure ad evidenza pubblica.
Motivazione
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi indiziari a carico della D’Amico non siano sufficienti a provare la sua colpevolezza. In particolare, ha osservato che:
- Le email e i tabulati agli atti non dimostrano che la D’Amico fosse a conoscenza dell’accordo collusivo tra gli altri due coindagati.
- Il RUP non è titolato ad entrare nel merito delle scelte dell’Amministrazione in relazione alle specifiche tecniche delle forniture da richiedere.
- Anche quando tale circostanza è stata segnalata dalla Boston Scientific, la D’Amico ha spiegato in sede di interrogatorio che alla procedura sarebbe stato applicato il criterio di equivalenza funzionale, cosi come previsto normativamente, proprio al fine di non limitare la platea dei partecipanti.
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