Comune di Castel di Sangro, firmata ordinanza anti degrado dal Sindaco
Il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha firmato un’ordinanza in materia di decoro e contrasto al degrado urbano. La disposizione prevede l’obbligo di taglio siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta, delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico ed obbligo di manutenzione dei terreni e delle aree libere presenti nel centro abitato.
Eliminazione situazioni di grave incuria e degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
E’ RIVOLTA:
- ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale, con particolare riferimento alle aree ubicate nei pressi delle abitazioni e nel centro abitato;
- ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale;
DISPONE di non lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere;
E DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE:
- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;
- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale; in particolare, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Polizia Rurale, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall’inizio della curva;
- al mantenimento delle aree oggetto della presente ordinanza pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
INOLTRE ORDINA DI assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni tipologia di materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolino il regolare deflusso delle acque meteoriche, ripristinando ogni irregolarità.
AVVERTENZE:
- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è il Cap. Sebastiano Picone;
- il Comando di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento, ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e smi nonché dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale, e che alla stessa compete applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 25,00 a € 500,00) previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dalla Legge 3 del 16/01/2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali, elevando verbali di contravvenzione, dando contemporaneamente comunicazione al Responsabile del Settore III Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni e Ambiente per l’esecuzione d’ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i.
ordinanza 10 2021 PULIZIA TERRENI 2021
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