Contributo a sostegno delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione nell’anno 2020
L’Assessore alle Politiche Sociali Raffaella Dell’Erede, dirama il seguente avviso pubblico per il contributo ai fitti sostenuti nell’anno 2020.
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso e fino al 15.12.2021, i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione, per richiedere un contributo a sostegno delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione nell’anno 2020. Resta inteso che la concessione del contributo è condizionata dal trasferimento delle risorse da parte della Regione Abruzzo.
ART. 1 REQUISITI PER L’ACCESSO
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D. Lgs. 06.02.2007, n. 30);
- cittadinanza di uno Stato non UE, purchè in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- residenza nel Comune di Castel di Sangro in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale, con contratto regolarmente registrato;
- non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica anche se a canone CONCORDATO;
- non essere possessore di un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00 così come risultante dall’attestazione ISEE;
- non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tiposignorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L.431/98;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Castel di Sangro né essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare1 ;
- essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, corrispondente alla propria residenza anagrafica,situato nel Comune di Castel di Sangro e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro (presso l’Agenzia delle Entrate);
- di non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2020, della detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista all’art. 10, comma 2, della legge 431/98 in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale; Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel
settore fiscale, si prendono in considerazione l’Indicatore della Situazione Economica ISE e l’Indicatoredella Situazione Economica Equivalente ISEE; Limiti di reddito:Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a €3.100,00.Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a €15.853,63.
Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.
Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 7.6.19992 l’ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.
Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, deve essere allegata un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).
Il Decreto Ministeriale del 19.07.2021 (GURI n. 197 del 18.08.2021) stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo di cui alla legge 431/98 ha l’obbligo di trasmettere l’elenco dei beneficiari all’INPS per l’eventuale relativa compensazione della quota dell’affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021).
Il Decreto Ministeriale del 19.07.2021 conferma l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000,00.1 Legge96/96,Tabella “A”,lett.c): “si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30mq.per una persona, non inferiore a 45mq. per due persone, non inferiore a 55mq. per 3persone, non inferiore a 65mq. per 4 persone, non inferiore a75 mq. per 5persone, non inferiore a95mq. per 6 persone ed oltre”. 2″Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a)e b) del comma 1 dell’art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento”.
La riduzione del reddito3 può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale gli interessati dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno – dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00
ART. 2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.
ART. 3 NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 05.12.2013, N. 159).
ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Castel di Sangro allegato al presente Avviso (Allegato 1) disponibile sul sito internet del Comune di Castel di Sangro www.comune.casteldisangro.aq.it e presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Sangro
Gli interessati devono presentare la domanda, obbligatoriamente sul modulo predisposto, ENTRO E NON OLTRE IL 15.12.2021.
Le domande possono essere presentate:
– con recapito “a mano” presso l’ufficio protocollo specificando sulla busta la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020”.
– via PEC all’indirizzo comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020”.
La domanda deve essere firmata ed inoltrata unitamente a copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.
ART. 5 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili.
L’entità del contributo è determinato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2 del D.M. 7.6.1999 utilizzando un foglio di calcolo Excel messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, scaricabile dal sito della Regione. Il contributo viene erogato in unica soluzione, successivamente alla ripartizione dei contributi da parte della Regione Abruzzo tra i Comuni, sulla base delle richieste presentate e della disponibilità finanziaria.
3 Commi 4 e 5 Art. 1DM 19.07.2021
ART. 6 AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI
La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate sarà effettuata a campione dall’Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l’ottenimento del contributo, l’Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.
ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Allegati alla domanda:
- Copia del documento di identità del richiedente che sottoscrive la domanda;
- Copia del titolo di soggiorno in corso di validità o copia ricevuta di rinnovo (per cittadiniextracomunitari);
- Copia del contratto di locazione recante gli estremi di registrazione. In caso di più contratti occorreallegare la copia di ciascuno di essi;
- Copia delle ricevute di pagamento del canonedi locazione per l’anno 2020
- Copia della ricevuta del versamento dell’imposta annuale di registro per l’anno 2020;
- Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
- Un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento, con l’indicazione dei dati anagrafici e copiadel documento di chi fornisce il sostegno economico, (per le domande con reddito “zero” oinferiore al canone di locazione);
- ISEE CORRENTE oppure autocertificazione nella quale gli interessati dichiarino di aver subito, inragione dell’emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020 (per i soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore ad €35.000,00);
- Copia dell’IBAN sul quale accreditare il contributo eventualmente assegnato. La domanda , pena l’esclusione, deve essere corredata di tutti i documenti sopra indicati.ART.8 AVVIO DEL PROCEDIMENTOIn ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8, comma 3, della legge 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:
ART. 10 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Sig. Felice Le Donne. Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi negli orari di apertura al pubblico all’Ufficio Protocollo del Comune di CASTEL DI SANGRO – Tel. 0864 82421 – e-mail: ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it.
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