Il sindaco Caruso emette Ordinanza di vivibilità urbana, sospese attività edilizie nel periodo estivo
Con questa Ordinanza il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha sospeso tutte quelle attività che arrecano disturbo alla quiete pubblica valorizzando la vivibilità urbana, tra cui le attività di di edilizia e lavori rumorosi.
Considerata la natura prettamente turistica sulla quale si basa l’economia del Comune di Castel di Sangro, motivo per cui occorre venire incontro alle esigenze degli ospiti garantendo loro un soggiorno caratterizzato dalla massima tranquillità possibile;
Rilevato che nel mese di Agosto in Castel di Sangro si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono tale località per ragioni climatiche e di quiete, che consente loro di godere di periodi di riposo dalla routine quotidiana che caratterizza la vita nelle città;
Riscontrato peraltro che nel mese di Agosto si concentrano anche i periodi di ferie e riposo dal lavoro dei residenti di Castel di Sangro, che sempre più spesso decidono di trascorrere tali giornate in paese, approfittando della particolare vivacità che caratterizza il calendario degli eventi estivi castellani, per cui occorre garantire anche a loro la massima vivibilità del paese;
Ritenuto pertanto doveroso venire incontro a tali esigenze quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica estiva, ovvero nel mese di Agosto;
Atteso che, pertanto, occorre limitare, in tale periodo, le attività che interferiscano, anche potenzialmente, con tali esigenze, preminenti per un luogo di villeggiatura come Castel di Sangro;
Rilevato a tale proposito che la presenza nel Centro abitato e periferico di cantieri edili di edilizia privata mal si conciliano con le finalità sopra esposte, in quanto essi:
ORDINA
nel periodo compreso tra giovedì 12 e venerdì 20 Agosto 2021 (inclusi) per il centro abitato di Castel di Sangro:
- la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata;
- di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ect.)eventualmente occupati per attività edilizie o di altra natura, e di restituirli all’uso pubblico in uno stato decoroso;
PRECISANDO E STABILENDO CHE:
- sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde e nel rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00;
- sono esclusi da tali obblighi i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che rivestono;
- eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste;
- al Comando di Polizia Municipale compete l’esecuzione della presente ordinanza. Inoltre,AVVERTE:− che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è il Cap. Sebastiano Picone – Responsabile e Comandante del Settore V Polizia Municipale di Castel di Sangro;
- che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale di L’Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199).
- che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, ovvero segnalati all’A.G. ai sensi dell’art.659 C.P., dando contemporaneamente comunicazione al Responsabile del Settore III Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni e Ambiente per l’eventuale seguito di competenza.
l.c.
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