Curaitalia, ecco tutte le misure per gli enti territoriali
Il presidente dell’ANCI Molise, Pompilio Sciulli, comunica le misure del CuraItalia per gli enti territoriali.
Pubblica amministrazione
È prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all’emergenza da Covid-19. Se ne definisce l’ambito delle competenze (art. 122).
Al contempo, è disposta:
– la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
– l’estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103, co. 2 e 6);
– la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio (art. 104).
Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75).
Infine, si ricorda che è autorizzata la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Misure in materia di contratti pubblici
In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all’emergenza epidemiologica:
– si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ;(il quale prevede che si possa accedere a tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (art. 75).
Misure in materia di ambiente ed energia
Per quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:
– presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 113, co. 1, lett. a));
Nel corso dell’esame al Senato è stata, inoltre, introdotta una disposizione che consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (art. 113-bis).
Enti territoriali
Per quanto concerne gli enti territoriali, si prevede innanzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l’obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (art. 107).
In particolare:
– si interviene sul termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, che vengono prorogati, dal termine ordinario del 30 aprile, al 30 giugno 2020;
– si dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali; sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d’esercizio dell’anno 2019;
– si differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva; si consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020;
– si dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno;
– si prevede il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali;
Si prevede la possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali provinciali e metropolitani e delle giunte comunali (art.73).
Si stanziano risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell’emergenza epidemiologica (art.115).
Si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art.107-bis).
Viene poi riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109 riportato completo in fondo).
Si prevede, quindi, la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (art. 111) e dagli enti locali (art. 112) con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica.
Infine, viene prorogato di 6 mesi il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell’ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110).
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