La prova scientifica nel processo penale italiano
Karl Raimund, nel Poscritto alla logica della scoperta scientifica, osservò: "Il metodo della scienza è razionale: è il migliore che abbiamo. Perciò è razionale accettare i suoi risultati; ma non nel senso di confidare ciecamente in essi: non sappiamo mai in anticipo dove potremmo essere piantati in asso"
Con il termine prova scientifica si fa riferimento a quegli accertamenti che producono un risultato utile per il processo, e che richiedono per il loro espletamento il ricorso a conoscenze tecnico-scientifiche.
Rientrano all’interno di quelle che per definizione sono definite comuni o “tradizionali” tutte le prove disciplinate nel nostro codice di procedura penale: la perizia psichiatrica (art. 70 co. 1 c.p.p.), quella nummaria (art. 74 disp. att. c.p.p.), l’autopsia medico legale (art. 116 disp. att. c.p.p.), le analisi di campioni (art. 223 disp. att. c.p.p.), i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici (art. 349, co. 2, c.p.p.), il ricorso a esperti di psicologia infantile (per assistere il giudice nell’esame del minore – art. 498, co. 4, c.p.p.) e ora anche le indagini informatiche (artt. 244. Co. 2, 247, co. 1-bis, 254-bis, 352, co. 1-bis e 354, co. 2, c.p.p.), e gli accertamenti genetici o quelli che comunque richiedono il compimento di prelievi o di accertamenti medici incidenti sulla libertà personale (art. 224 bis e 359-bis c.p.p.).
La scienza, la tecnica e la tecnologia possono e devono trovare ospitalità nell’ambito del procedimento penale, fatti salvi i divieti posti dalla legge. Vi sono alcune prove che, a prescindere da ogni valutazione sulla loro validità scientifica, per espressa previsione normativa non possono essere esperite nel processo penale.
Si tratta dei metodi o delle tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti: si pensi all’ipnosi, alla macchina della verità (lie detector), alla narcoanalisi ecc.
Inoltre, ai sensi dell’art. 220, co. 2 c.p.p., nel processo di cognizione sono altresì vietate le perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (cd. perizia psicologica e criminologica).
Vi sono poi “nuove prove scientifiche“, (cd. novel science): fa parte il metodo sonografico (o spettrografico) d’individuazione della voce; la stilometria (tecnica di misurazione quali – quantitativa dello stile (cd. stilemi) impiegata al fine dell’attribuzione di una dichiarazione scritta o orale a una determinata persona); le analisi virtuali che consentono di ricostruire l’azione delittuosa mediante computer; le indagini genetiche cd. “Low copy number” (LCN-DNA), eseguite su quantità assai ridotti o degradati di DNA; l’adozione di protocolli operativi per l’impiego di cani nella ricerca di tracce biologiche; l’analisi ed elaborazione dei dati risultanti dai tabulati telefonici e dell’intensità del segnale elettromagnetico ricevuto dalle cd. “celle di appoggio” che, attraverso la ricostruzione della copertura del segnale registrato, relativo a una o più utenze di telefonia mobile, riescono a fornire informazioni in merito alla posizione dell’utilizzatore dell’apparecchio telefonico e al percorso da questi in ipotesi compiuto in un determinato periodo.
Riguardo a tutti questi strumenti sarà necessario verificare se, come ed entro quali limiti possano essere utilizzati nel processo e quale sia il grado di efficacia probatorio loro attribuibile, ossia, in altri termini, occorre verificarne la validità e affidabilità.
Il problema di questi strumenti probatori è quello della possibilità di un loro impiego nel processo penale per una corretta ricostruzione del fatto. Il primo momento è rappresentato dall’indagine sulla validità teorica o tecnica utilizzata.
Il momento successivo è rappresentato poi dall’indagine sulla validità in concreto della prova scientifica o “dall’accertamento dell’astratta idoneità della prova scientifica a fondare, nel caso specifico, un accertamento processualmente valido e idoneo a fornire un’informazione necessaria, o almeno utile, nel processo”.
Infine, il terzo e ultimo momento è costituito dalla valutazione del risultato di prova, che rappresenta forse la fase più impegnativa e delicata, essendo il giudice chiamato in tale sede a esprimere un giudizio su questioni di cui non ha, di regola, alcuna specifica competenza o conoscenza.
Dott. Alessio Poggi (giurista, criminologo, dottore in criminalistica).
Cellulare: 329 962 3450
Indirizzo mail: alessiopoggi91@gmail.com
Leave a Reply
Devi essere connesso per pubblicare un commento.