Le nuove norme in materia di separazione personale fra coniugi
La nostra società è costretta ad affrontare e risolvere casi sempre più frequenti di famiglie in conflitto. In realtà le coppie in crisi o in via di divorzio dovrebbero affrontare un momento così difficile in maniera costruttiva nell’interesse dei figli, se ci sono, ma anche nell’interesse personale proprio della coppia perché non si trascenda nel trash del litigio che per anni ha occupato le stanze giudiziarie, insomma ci si potrebbe e dovrebbe separare con amore.
Il nostro ordinamento giuridico, prima della Legge n. 162/2014, individuava due tipologie di separazione personale dei coniugi quella consensuale e quella giudiziaria. La prima caratterizzata da celerità del giudizio basata su un accordo delle parti inerente tutte le questioni sia patrimoniali che in merito alla prole ed al loro affidamento, tale accordo veniva omologato davanti al Presidente del Tribunale cosicché nel giro di qualche mese tutto era finito. Quella giudiziale più complessa e lunga nella durata, talvolta anche anni, caratterizzata dalla contrapposizione di interessi conflittuali dei coniugi in quanto i dissapori del fallimento matrimoniale non riuscivano a trovare una definizione pacifica sia per quel che riguardava la gestione dei figli che il mantenimento e di fatto si trattava di affrontare un processo civile vero e proprio con notevole aggravio di spese legali per le coppie già in difficoltà oltre che di carico lavorativo per gli uffici giudiziari.
Queste erano le due strade previste prima dell’avvento del D.L. 132/2014 convertito in legge il 10 novembre 2014 dalla Legge n. 162, che ha previsto il riassetto del processo civile e la riduzione dell’arretrato giudiziario.
Oggi la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere tre strade:
1) presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, oppure scegliere tra due nuove opzioni, che riducono notevolmente i tempi della procedura;
2) la negoziazione assistita da avvocati (art. 6 D.L. 132/2014) nell’ambito della quale si stipula una scrittura firmata da entrambe le parti che poi il legale trasmette in tribunale per ottenere il “nulla osta” del p.m., a questo punto, l’accordo raggiunto, a seguito della convenzione, produrrà i medesimi effetti di una sentenza giudiziale; oppure:
3) la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, (art. 12) in presenza di determinate condizioni, ossia i coniugi non devono avere figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 o economicamente non autosufficienti, né l’accordo può contenere patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio la casa familiare, un’auto, un conto corrente cointestato, ecc.). in tal caso, l’unica strada possibile è quella della negoziazione assistita davanti al legale o la tradizionale via del tribunale.
Il fine della norma è di stimolare le parti al raggiungimento di una soluzione di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza adire l’autorità giudiziaria, affidando, da una parte il ruolo di negoziatore all’avvocato, dall’altra, in presenza di situazioni che non riguardino soggetti deboli da tutelare, come ad esempio i figli minori, coinvolgendo direttamente l’Ufficio Comunale.
In entrambe le ipotesi n. 2 e n. 3 ci deve essere il consenso di entrambi i coniugi. Ma se nel caso n. 2 si può sciogliere un matrimonio anche in presenza di figli minori, con handicap o non autosufficienti sul piano economico, per andare invece dal Comune il matrimonio non deve aver prodotto prole. Purtroppo la nuova forma di separazione/divorzio presuppone il consenso di entrambi i coniugi. Se l’accordo preventivo non c’è, bisognerà tornare a fare la consueta “trafila” in tribunale, con la causa tradizionale, e tutto ciò che questo comporta in termini di tempi e costi.
Anche divorziare oggi è più veloce rispetto a qualche anno fa, infatti la Legge n. 55/2015 (c.d. divorzio breve) ha ridotto i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio riducendo da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno in caso di separazione giudiziale. In tutta la fase della separazione e/o divorzio un importante aspetto viene riservato ai figli. Come relazionarsi con loro e spiegare che la mamma ed il papà non vogliono più vivere insieme, come affrontare con saggezza e sensibilità un percorso così delicato!!!
Di certo un ausilio psicologico può indirizzare la coppia a prendere le decisioni più appropriate, non sempre i grandi riescono da soli a gestire in maniera infallibile la loro vita ed allora forse è meglio chiedere aiuto per evitare che i propri figli subiscano conseguenze devastanti a causa delle scelte sbagliate imposte dai grandi. Chiedere aiuto è anche un gesto di grande maturità!!
Dott.ssa Emanuela Le Donne
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